giovedì 30 aprile 2015

Servizio Reparti Speciali: anomala distribuzione delle ore di lavoro straordinario. Consap, richiesta accesso direttiva Montana.

Servizio Reparti Speciali: anomala distribuzione delle ore di lavoro straordinario. Consap, richiesta accesso direttiva Montana.

La Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia (CONSAP), in persona del rappresentante Segretario Nazionale, Gianluca PANTALEONI 
PREMESSO CHE 
1risulta che non tutti gli Uffici del Dipartimento di Pubblica Sicurezza sono regolamentati da contrattazione decentrata le ore di straordinario “obbligatorio e/o programmato” ammontano complessivamente a 788.
3.    
TTali sono distribuite in 200 I divisione, 288 III Divisione restanti 300 alla Segreteria del Dott. Claudio MONTANA
4.      Per quanto segnalato il Dott. Claudio MONTANA autorizza un utilizzo improprio e non equo delle ore assegnate dove solo 6 dipendenti beneficiano ciascuno di oltre 50 ore.
5.      sono pervenute a questa O.S. numerose segnalazioni circa l’opinabile distribuzione,  dei vari istituti disciplinati dall’A.N.Q. siglato il 31 luglio 2009 ed entrato in vigore il 30 settembre 2009.
CONSIDERATO CHE
Si tratta di un interesse concreto diretto ed attuale di questa O.S. CONSAP. ad intervenire e valutare la lesione della situazione giuridicamente tutelata degli iscritti e dell’associazione sindacale, il tutto come dettato dai recenti ed uniformi indirizzi giurisprudenziali che enunciano: le strutture sindacali, quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, possono accedere agli atti amministrativi in quanto sussiste il diritto dell’organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione. Rileva, infatti, un duplice profilo di legittimazione che consente di azionare il diritto di accesso da parte delle organizzazioni sindacali sia iure proprio, sia a tutela di interessi giuridicamente rilevati della categoria rappresentata. Inoltre, le univoche decisioni giurisprudenziali che si registrano sulle situazioni legittimanti l’accesso, vengono identificate, oltre che nei diritti soggettivi e negli interessi legittimi, anche negli interessi pubblici o diffusi (tra le altre, C.d.S., sez. IV, 29-4-2002, n.2283; C.d.S., sez. V, 14-2-2003, n.816). Tale quadro tutelante si è andato vieppiù arricchendosi in virtù dell’ampliarsi delle esigenze teleologiche della norma che trova la sua scaturigine non solo nell’esigenza di garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, ma attinge alle alte finalità del pubblico interesse di favorire la partecipazione all’attività dei pubblici poteri; il tutto attenendo ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali (si richiama, in proposito, l’art. 117, secondo comma, lett. m, della Costituzione), del controllo democratico sull’operato dei soggetti pubblici, in conformità ai precetti costituzionali. 
VISTO CHE 
Questa OS ritiene che la gravità e l’estensione delle ipotesi di violazioni evidenziate sia tale da non       rendere idonea o comunque esaustiva la convocazione dell’adunanza di verifica, come previsto dall’art. 19 dell’A.N.Q., e che necessiti un immediato intervento volto ad uniformare l’andamento e l’organizzazione dell’Ufficio in argomento, vuoi alle norme imperative, vuoi a quelle pattiziamente sancite;
tutto ciò premesso, 
INOLTRA 
ai sensi e per gli effetti della normativa in oggetto richiamata formale istanza di accesso agli Organi in indirizzo ai documenti amministrativi rispettivamente
al Dott. Claudio MONTANA intercorrente dal giorno 01.06.2014 ad oggi, mediante esame degli atti ed estrazione di copia, di: 
                                                   I.            programmazione settimanale;
                                                II.            ordini di servizio giornalieri;
                                             III.            cambi Turno con relative motivazioni;
                                             IV.            reperibilità;
                                                V.            fogli firma;
                                             VI.            riposi compensativi
                                          VII.            straordinario “obbligatorio-programmato” relativa     
                                     Ripartizione
al Dott. Roberto SGALLA:

    I.            Direttive assegnate in merito al monte ore dello straordinario
  II.       Incartamenti relativi in entrata ed in uscita presso la Direzione   dei reparti Speciali
III. Provvedimenti adottati anche in seguito alle marcate   segnalazioni già poste in essere da questo sindacato

      Al Dott. Tommaso RICCIARDI:

           I.            copia della direttiva interna a firma Dott. Claudio Montana, datata 13 aprile 2015, avente ad oggetto "Limite monte straordinario assegnato alla I Divisione e alla III Divisione" indirizzata al Dott Rossetti Dirigente I Divisione e passata al visto del personale.
      II.  Provvedimenti adottati a seguito delle marcate segnalazioni da questo sindacato

CHIEDE PER OGNUNO IN INDIRIZZO

di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento ex Legge 7 agosto 1990, nr. 241, anche per il rilievo che questi assume in forza della Legge 11 febbraio 2005, nr. 15, che ha riformato la cennata legge 241/1990, secondo la quale l’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta da quest’ultimo, se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale; può ritenersi dunque pacifico che lo specifico onere motivazionale in capo al responsabile del provvedimento costituisca un quid pluris nell'adozione dell’atto stesso 
INVITA E DIFFIDA

codesta Amministrazione, in persona del l.r.p.t., a fornire la risposta alla presente con la massima urgenza con l’avvertimento che, elasso infruttuosamente il termine dei trenta giorni previsto ex lege, questa O.S. si riserva di valutare, in concreto, il ricorso alle vie legali più idonee per la tutela propria e dei propri aderenti, in sede penale e amministrativa per l’astratta previsione normativa; in proposito si richiama la tutela penale del diritto di accesso alla luce della Legge 26 aprile 1990, nr. 86, che ha novellato l’art. 328 del codice penale, il quale prevede sanzioni non solo nei confronti del pubblico ufficiale che rifiuti illegittimamente di compiere un atto del suo ufficio o che lo compia con ritardo, ma anche nei confronti del pubblico ufficiale che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compia l’atto del suo ufficio. Giova mentovare, inoltre, la tutela garantita dall’art. 25, comma 5, della più volte citata Legge 241/90 e successive modifiche, che consente il ricorso al T.A.R. territorialmente competente nei termini di legge, al fine di ottenere l’annullamento, la modifica o la revoca dell’atto impugnato.
In attesa di un positivo e tempestivo riscontro in merito alla presente, si coglie l’occasione per porgerle i più cordiali saluti.