venerdì 18 ottobre 2019

Correttivi al Riordino parte seconda - La Saga -


Sta diventando un po' imbarazzante riuscire a dipanare la matassa di un una Serie nata male. Si susseguono correttivi dei correttivi poiché oramai solo un atto di coraggio potrebbe mettere un punto a questa triste trilogia.
Ebbene sì dobbiamo essere onesti. Avevamo molte, forse troppe, aspettative da questo Capo della Polizia. Ma i miracoli stanno solo in cielo e quando il Sistema è radicato in un certo modo è difficilissimo cambiarlo, oltretutto quando si è abbastanza soli.
Sono state molteplici le parole, i discorsi e i tentativi tesi al cambiamento, espressi dal nostro Capo Franco Gabrielli, a partire dalle procedure concorsuali ai giudizi sui Dirigenti, Vicari e sul sistema disciplinare. Ha annullato un concorso da allievo agente pregno di infiltrazioni di ogni tipo. E poi è arrivato il riordino...causato da anni di immobilismo concorsuale si è stati obbligati a regalare qualifiche come se non ci fosse un domani e si è innescato un maccanismo perverso ingovernabile nel quale i correttivi si stanno impadronendo della Polizia di Stato. I Sindacati vanno a nozze perché anche il più inesperto riesce bendato a cogliere le incongruenze pescando a caso tra le pagine dei decreti.
Noi speriamo che questi correttivi non creino troppi problemi anche a livello pensionistico e che non inizino a fioccare ricorsi ma una cosa è certa: questa classe dirigente ha fatto tanti danni che manco un Ermellino riuscirebbe a attribuire i danni e le responsabilità alle rispettive persone...la Corte dei Conti ha indossato la toga di Fantaman per non farsi vedere e noi Poliziotti continuiamo a credere in questa Istituzione sperando che un giorno sia Pantarei a rimettere le cose in Ordine. Abbiamo necessità di Ordine ma allo stato attuale regna la confusione più totale.
Segue un prospetto altrettanto infinito e confuso degli ultimi correttivi...buona lettura.
La Segreteria Provinciale CONSAP di Torino.

Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia”), ratificato come Atto del Governo n. 119, è stato assegnato il 30 settembre scorso alle Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e IV (Difesa) della Camera dei Deputati che dovranno esprimere il proprio parere entro il termine del 29 novembre 2019. Lo schema di decreto passerà quindi all’esame delle corrispondenti Commissioni del Senato della Repubblica … e la sua definitiva approvazione si concretizzerà entro il 24 dicembre 2019.
Quelli contenuti nel citato schema di decreto sono i “secondi correttivi” al Riordino delle Carriere del 2017. I “primi correttivi” sono stati emanati con D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

Schema di decreto che, per quanto riguarda la Polizia di Stato, sono di seguito riassunti:

RUOLO DEGLI AGENTI E ASSISTENTI

∼ Semplificazione delle procedure per il passaggio dal ruolo degli agenti e assistenti al ruolo dei sovrintendenti, con l’anticipazione, nella fase transitoria, del sistema dello scrutinio al posto del solo concorso.
∼ Aumento della dotazione organica, a decorrere dall’1.1.2020, in misura di 1.600 unità,
necessarie per il soddisfacimento di plurime esigenze di funzionalità dell’Amministrazione.
Tale aumento di organico costituisce uno strumento di attenuazione della riduzione delle
dotazioni organiche raggiunta con il d.lgs. n. 95/2017, cosicché si passa da 117.291 unità anteriordino a 106.255 con il decreto legislativo n. 95 del 2017, fino a 107.855 con il citato
incremento di 1.600 unità; pertanto, la riduzione passa da 11.036 unità a 9.436.

DISPOSIZIONI COMUNI AI RUOLI DEGLI AGENTI E ASSISTENTI, ORDINARI E TECNICI

∼ Incremento, pari a 270 euro annui per il periodo 2019-2024 e 300 euro a decorrere dal 2025, dell’assegno funzionale per il personale con almeno 17 anni di servizio
∼ Riduzione, a regime, di 2 anni (da 8 a 6) del tempo di permanenza nella qualifica di assistente capo/assistente capo tecnico per l’attribuzione della denominazione di “coordinatore”.
∼ Aumento delle risorse per la defiscalizzazione del trattamento economico.
L’art. 45 comma 2 del d.lgs 95/2017 (Riordino delle Carriere) aveva previsto che: Nel limite
complessivo di spesa di 53,1 milioni di euro per l’anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro per l’anno 2022, 34,4 per l’anno 2023, 29,5 per l’anno 2024, 23,6 per l’anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dal 2026, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ….Ebbene, lo schema di decreto concernente i “secondi correttivi” del Riordino ha previsto un incremento delle suddette risorse, nella seguente misura:

RUOLO DEI SOVRINTENDENTI

∼ Aumento, nella fase transitoria 2020-2023, di 4.000 posizioni sovrannumerarie, riassorbili. L’articolo 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, aveva statuito una deroga alle norme del DPR 335/1982 che disciplinano l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente, statuendo che “alla copertura dei posti per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2017 al 2022, si provvede mediante concorsi per titoli, da bandire entro il 30 settembre di ciascun anno …”.

Ebbene, lo schema di decreto concernente i “secondi correttivi” del Riordino prevede una
modifica di quanto sopra ed in particolare che “alla copertura dei posti per l’accesso alla
qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2018 al 2022, si provvede:
1) per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo riservata agli assistenti capo, individuati, in ordine di ruolo, nell’ambito delle domande presentate in un numero non superiore al doppio dei posti disponibili;
2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del
ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.
I secondi correttivi del Riordino prevedono inoltre che alla data del 31 dicembre 2019, 2020, 2021 e 2022, la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti è rispettivamente incrementata di 1.500, 1.000, 750 e 750 unità soprannumerarie riassorbibili, con decorrenze dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2023, in aggiunta ai posti ordinariamente disponibili per cessazioni alla data del 31 dicembre di ogni anno.
Viene così garantita una concreta accelerazione dell’accesso di appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti (già individuati dal riordino, anche per la fase a regime, nei più elevati in grado tra gli assistenti capo) alla qualifica di vice sovrintendente, che verranno infatti promossi in numero più elevato rispetto a quello che risulterebbe dalle pure e semplici carenze organiche annuali. In linea con tale obiettivo di accelerazione si pone anche l’utilizzo di una modalità ben più rapida del concorso per il predetto avanzamento, quale lo scrutinio per merito comparativo, già previsto a regime dal 2024.

DISPOSIZIONI COMUNI AI RUOLI DEI SOVRINTENDENTI, ORDINARI E TECNICI

∼ Attribuzione, entro il 30 giugno 2020, di un assegno lordo una tantum di importo pari a euro 200 per i sovrintendenti capo e sovrintendenti capo tecnici e qualifiche e gradi corrispondenti che entro il 30 settembre 2017 hanno maturato un’anzianità di qualifica o grado non inferiore a quattro anni e inferiore a otto anni.
∼ Riduzione, a regime, di 2 anni (da 8 a 6) della permanenza nella qualifica di sovrintendente capo/sovrintendente capo tecnico per l’attribuzione della denominazione di “coordinatore”.
∼ Possibilità per i vice sovrintendenti/vice sovrintendenti tecnici promossi per merito
straordinario di partecipare ai concorsi per l’accesso a tale qualifica, pur se già acquisita, ove comporti una decorrenza più favorevole, e garanzia della ricostruzione della carriera
∼ È attribuita ai vincitori del concorso per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
sovrintendenti di rinunciare alla qualifica entro il termine di sette giorni dalla comunicazione
della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell’avvio al corso di formazione. L’esercizio, per due volte, della facoltà di rinuncia all’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l’assegnazione con mantenimento della sede di servizio, sarà causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali relative all’annualità immediatamente successiva. I posti liberati a seguito delle rinunce verranno attribuiti al personale partecipante alla medesima procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria.
∼ Ripetizione, per una sola volta, del corso di formazione per l’accesso alla qualifica iniziale
anche per motivi di “profitto” (come già avviene per i ruoli degli ispettori e per le carriere dei funzionari). Il personale che non supera gli esami di fine corso per la nomina a vice
sovrintendente è pertanto restituito al servizio d’istituto ed ammesso di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo.

RUOLO DEGLI ISPETTORI

∼ Previsione di 2 concorsi interni, in luogo dei 5 previsti dal riordino, per la copertura, nella fase transitoria, delle vacanze organiche ancora disponibili nel ruolo al 31.12.2016.
∼ Previsione, nella fase transitoria, della possibilità di utilizzare, nei concorsi interni per vice
ispettore, i posti eventualmente non coperti in una delle due sub-procedure in favore degli
idonei dell’altra sub-procedura concorsuale afferente alla stessa annualità.
∼ Revisione delle percentuali di posti da attribuire al concorso pubblico ed a quello interno. Si passerebbe dall’attuale 50% dei posti attribuita ad ognuna delle due procedure e, in aggiunta, una riserva di un sesto dei posti attribuiti al concorso pubblico per il personale della Polizia di Stato, ad un nuovo procedimento che porterebbe ad una suddivisione paritaria dei posti messi a concorso, anche considerando la citata riserva.
Se da una parte quanto sopra, che lo schema di decreto correttivo prevede anche per l’accesso al ruolo degli ispettori tecnici e per l’accesso alla carriera dei funzionari, può essere utile per l’Amministrazione che in tal modo si garantirebbe un numero maggiore di immissioni dall’esterno, chiaramente più giovani, d’altra parte è fortemente deleterio per il personale in servizio che vede diminuire le proprie legittime aspirazioni di progressione in carriera.

RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI

∼ Istituzione del nuovo settore tecnico della “sicurezza cibernetica”.
∼ Aumento di 600 unità (destinate in pari misura al settore cibernetico e alle esigenze della
logistica) della dotazione organica, con contestuale riduzione della dotazione organica del
ruolo «ordinario» degli ispettori.

DISPOSIZIONI COMUNI AI RUOLI DEGLI ISPETTORI, ORDINARI E TECNICI

∼ Riduzione, a regime, di 1 anno (da 7 a 6) della permanenza nella qualifica di ispettore per lo scrutinio per la promozione a ispettore capo (anche per orchestrali III Parte A e B).
∼ Riduzione, a regime, di 1 anno (da 9 a 8) della permanenza nella qualifica di ispettore capo per lo scrutinio per la promozione a ispettore superiore (anche per orchestrali III Parte A e B, II Parte A e B, e I Parte B).
∼ Nella fase transitoria, gli ispettori che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni sono ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di ispettore capo con decorrenza dal 1° gennaio 2020.
∼ Nella fase transitoria, gli ispettori capo in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020, non inclusi tra i destinatari delle disposizioni di cui al precedente punto, sono ammessi, al
compimento di almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per
l’accesso alla qualifica di ispettore superiore.
∼ Nella fase transitoria, gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di sostituto commissario, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica.
∼ Nella fase transitoria, gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, sono ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di sostituto commissario, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati, anche cumulativamente, nelle qualifiche di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ispettore superiore.
∼ Nella fase transitoria, ai sostituti commissari in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le riduzioni prima riportate, è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica;
ai sostituti commissari in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un’anzianità pari o superiore a due anni è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza dalla stessa data.
∼ Anticipazione, nella fase transitoria, dell’accesso alla qualifica/denominazione successiva per il personale in servizio già acceduto alle qualifiche interessate dalle suddette riduzioni

CARRIERE DEI FUNZIONARI E RUOLI DIRETTIVI

∼ Recupero di 30 posizioni da primo dirigente nella carriera dei funzionari «ordinari», con
contestuale riduzione della dotazione organica iniziale della carriera medesima.
∼ Incremento della dotazione organica dei dirigenti generali tecnici e dei dirigenti superiori
tecnici di 1 unità ciascuna, con contestuale riduzione di 2 commissari tecnici.
∼ Messa a regime del doppio scrutinio, relativamente ai posti disponibili al 30 giugno e 31
dicembre di ogni anno, per le promozioni alle qualifiche dirigenziali.
∼ Riduzione di 2 anni (da 6 a 4) dei tempi di permanenza nella qualifica di commissario tecnico per l’accesso alla qualifica di commissario capo tecnico del ruolo direttivo tecnico, con scrutinio per merito assoluto
∼ Eliminazione dei termini “ad esaurimento” dalla denominazione dei ruoli direttivo ad
esaurimento e direttivo tecnico ad esaurimento … ma inserimento della previsione che detti
ruoli si esauriscono al momento della cessazione dal servizio del personale che li compone ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 95/2017.
∼ Possibilità, nella fase transitoria, di partecipare ai concorsi per funzionari tecnici e medici
anche per i funzionari del ruolo direttivo tecnico e, per tutti gli appartenenti, senza limiti di età.
∼ Estensione della disciplina del transito nelle Amministrazioni pubbliche dei vice questori
aggiunti e vice questori, ed equiparate, che perdono in modo assoluto l’idoneità al servizio di polizia

PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA

Previsione della possibilità di impiego, a domanda o d’ufficio, in servizi d’istituto attinenti alle specifiche funzioni proprie della Polizia di Stato compatibili con la ridotta capacità lavorativa anche per il personale che ha riportato un’invalidità non dipendente da causa di servizio
∼ Modifica delle riserve fissate per il concorso per vice commissario, sostituendo quelle attuali dell’80% e del 20% con quelle del 60% e del 40%, rispettivamente, per il personale del ruolo degli ispettori e per il personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli agenti e assistenti (lasciando, comunque, inalterata la percentuale della riserva prevista per i sostituti commissari)

MISURE COMUNI AI RUOLI DEGLI AGENTI E ASSISTENTI, SOVRINTENDENTI E ISPETTORI, ORDINARI E TECNICI

∼ Al personale delle qualifiche e gradi apicali in servizio al 31 dicembre 2019, che non beneficia di riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione o nel conseguimento della denominazione e qualifica corrispondente per effetto delle disposizioni del Riordino, è corrisposto, entro il 30 giugno 2020, un assegno lordo una tantum di euro 250 per gli assistenti capo coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti, euro 350 per i sovrintendenti capo coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti, euro 450 per i sostituti commissario coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti.
∼ Ai sovrintendenti capo e ai sovrintendenti capo tecnici e qualifiche e gradi corrispondenti in servizio al 31 dicembre 2016 e che entro il 30 settembre 2017 hanno maturato un’anzianità di qualifica o grado non inferiore a quattro anni e inferiore a otto anni, è corrisposto, entro il 30 giugno 2020, un assegno lordo una tantum di importo pari a euro 200.

MISURE COMUNI A TUTTI I RUOLI E LE CARRIERE

Titolarità della potestà disciplinare nei riguardi degli appartenenti alla Polizia di Stato riservata a funzionari anch’essi appartenenti alla Polizia di Stato, anche negli uffici interforze.
∼ Equiparazione degli Uffici sanitari provinciali diretti da un primo dirigente medico alle
infermerie presidiarie di cui al codice dell’ordinamento militare ai fini del riconoscimento
dell’infortunio in servizio.
∼ Previsione che al personale della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di assegnazione temporanea per assistenza a figli molti piccoli, solo qualora l’istanza di assegnazione ha come destinazione uffici della stessa Amministrazione. Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio.
∼ Specifica tutela per le candidate in stato di gravidanza con riferimento agli accertamenti dei prescritti requisiti concorsuali.
∼ Possibilità di ripetizione dei corsi di formazione anche in caso di sottoposizione a “terapie
salvavita”.
∼ Revisione delle cause di non ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso nella Polizia di
Stato.
∼ Revisione della disciplina attinente alle cause di esclusione dai concorsi pubblici, con
riferimento alle alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore, quali tatuaggi e altre alterazioni
permanenti non conseguenti a interventi di natura sanitaria.
∼ Previsione di distintivi d’onore per mutilati e feriti in servizio.

Quanto sopra, in parte esplicitato sinteticamente ma che comunque più avanti, a seguito delle varie riunioni con il Dipartimento, verrà meglio esplicitato, è il contenuto dello schema di decreto che costituisce i secondi correttivi al Riordino delle Carriere.
Lunedì 7 ottobre p.v. inizierà il confronto con l’Amministrazione.

Torino, 18 ottobre 2019

consaptorino@gmail.com

martedì 8 ottobre 2019

Quando muore uno Sbirro cosa succede?

...inesorabile, a pochi giorni dalla tragedia di Trieste, arriva la polemica e il dibattito politico sulle risorse, i mezzi e lo stipendio troppo basso dei poliziotti. Eppure i vecchi ce lo avevano detto...arriverà l'aumento quando ci sarà un morto tra di noi. Ebbene di morti questa volta ce ne sono stati due e non sarà un aumento dello stipendio a far aumentare il livello di sicurezza tra gli operatori di Polizia. Non sarà un aumento a farci tacere sulla critica ad un sistema dirigenziale della Polizia incapace di scelte organizzative consapevoli e serie.
Abbiamo ancora un regolamento disciplinare del 1982 totalmente arbitrario e sbilanciato a favore del superiore gerarchico e dell'amministrazione, che è al contempo sia organo che segnala il comporta  scorretto, sia organo giudicante, impedendo di fatto ad un dipendente di poter segnalare un abuso di un superiore onde evitare inevitabili ritorsioni. Tale sistema chiuso impedisce di fatto ad un dipendente di segnalare anche omissioni dal punto di vista della sicurezza sul lavoro ad un ente esterno all'amministrazione , per non incorrere in sanzioni come minimo disciplinari. Esiste per questo un Organo di Vigilanza assolutamente dipendente dall'amministrazione poiché retto da un Dirigente della Polizia di Stato. Ebbene questo è solo un antipasto di un menù a base di contraddizioni che sarebbe veramente nuziale per la lunghezza.
Per tutte queste cose noi si muore tutti i giorni e i suicidi dei poliziotti aumentano...e una volta ogni tanto, "per fortuna", ci uccidono in mezzo ad una strada dove poi verrà posta una bella  lapide che lava le coscienze di coloro i quali, tutti i giorni, comunicando da dietro una scrivania di una tetra stanza del Viminale scrivono circolari sempre più assurde e stringenti e praticano la nobile arte di agire nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione e non della Nazione, violentando i diritti costituzionali dei cittadini poliziotti, negando trasferimenti in regime di legge 104, ponendo in essere dinieghi assurdi a istanze di riabilitazione venti anni dopo comportamenti oggetto di provvedimenti disciplinari. Sono essi invece capaci di adottare procedure concorsuali totalmente prive di senno, la quale frequenza alterna decenni senza un concorso e poi venti concorsi uno di seguito all'altro, inframezzati da leggi di riordino delle carriere che fanno impallidire, ove le regalie di qualifiche si sprecano poiché non accompagnate da alcun aumento stipendiale....si potrebbe scrivere un Testamento con tutte le contraddizioni della Polizia ma stiamo a vedere cosa succede che sicuramente sarà molto ma molto più fantasioso di ciò che possiamo immaginare....