venerdì 20 giugno 2014

Consap su introduzione reato di tortura : esito audizione

Commissione giustizia Camera dei Deputati: esito audizione Consap su introduzione reato di tortura.

La CONSAP, rappresentata dal dr. Mario Gagliardi, ha partecipato, oggi alle ore 14, all'Audizione tenuta presso la  Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e concernente la formulazione del testo normativo del reato di Tortura, già passato all'esame del Senato.
All'Audizione erano presenti tutte le sigle sindacali rappresentative della Polizia di Stato, che sono state ascoltate sullo specifico tema del reato di Tortura.
In relazione alla norma oggetto di esame, la CONSAP ha proposto alcune osservazioni che, di seguito, si riassumono.

1-    Si è ritenuto, preliminarmente, che il reato, come configurato, non individui una condotta sanzionabile in modo definito ed autonomo rispetto alle azioni già previste e sanzionate nell’ambito dello stesso Titolo XII del C.P..
Pertanto, risulterebbe ridondante e, soprattutto, difficilmente rilevabile la connotazione che dovrebbe consentire la specifica applicazione della norma in questione. Tale difficoltà assume ulteriore rilevanza se si considerano gli aspetti di grande attenzione connessi inevitabilmente alla fattispecie in argomento.
La condotta riconducibile al reato di Tortura, quindi, manca, nel testo in discussione, della necessaria tipizzazione, indispensabile a distinguerla dalle altre già previste e sanzionate nello stesso Titolo XII; in grado di offrire gli elementi di caratterizzazione indispensabili a definire le peculiari connotazioni delle azioni perseguite.

2-    Il reato di Tortura, nel testo in discussione, si rivolge prevalentemente (nel primo e secondo comma) a particolari categorie di soggetti, considerate per il collegamento diretto individuato tra le attività operative delle categorie in questione e la possibilità che possa realizzarsi la condotta incriminata. Tuttavia, il normale contesto operativo delle categorie predette risulta caratterizzato dalla necessità di realizzare concretamente quanto la legge prevede, spesso contro la volontà di chi vi si oppone. Le esigenze coercitive che  possono derivare in tali ambiti sono già disciplinate e sanzionate sia nelle modalità consentite che nei limiti inderogabili previsti. Resta del tutto evidente, nella realtà operativa, la grande difficoltà di commisurare adeguatamente ogni azione coercitiva alla resistenza  eventualmente  opposta.
Appare indispensabile, pertanto, che il testo normativo in argomento risulti di estrema chiarezza nell’individuazione dellacondotta tipizzata, al fine di perseguire azioni estremamente riprovevoli quando realizzate, consentendo, al contempo,migliori condizioni operative alle categorie di soggetti nominate nel dispositivo stesso, già costrette ad agire spesso in contesti scabrosi, difficili, ad alto rischio.
Elementi di scarsa chiarezza ed incertezza del dettato normativo in questione  produrrebbero gravi elementi di criticità nella realizzazione delle attività ordinarie delle categorie di soggetti elencati nel testo in discussione, e non offrirebbero strumenti utili a perseguire la condotta odiosa oggetto della norma stessa.
3-    La CONSAP ha sottolineato che ritenere la condotta del reato di Tortura come unisussistente è estremamente pericoloso ed inadeguato, poiché esporrebbe gli operatori di polizia e le altre categorie interessate, alla erronea interpretazione di singoli atti che devono, invece, essere giudicati in contesti di azioni complesse. Al riguardo, è stata evidenziata la rilevanza del dolo specifico da attribuire alla norma in questione, elemento fondamentale per la tipizzazione della stessa.
4-    Infine, la CONSAP ha evidenziato che in ambito europeo ed internazionale il reato di Tortura è stato espressamente sanzionato in molti paesi, anche se con modalità molto differenti tra loro (la Spagna in modo più blando, l’Inghilterra in modo estremamente duro, in Francia con tipologia più vicina alla nostra), tuttavia in Germania, ad esempio, tale reato non è espressamente previsto, e si è preferito applicare rigorosamente le sanzioni che puniscono le condotte che, inevitabilmente, sono strumentali alla tortura: minacce, lesioni,  ecc…
Il contributo offerto nella breve audizione dalla CONSAP – sostenuto peraltro anche dalle altre sigle presenti – ha tentato di rappresentare che una errata formulazione del testo normativo in esame ostacolerebbe l’operatività delle Forze dell’Ordine, costrette ad agire in condizioni di ulteriore difficoltà ed incertezza, senza peraltro raggiungere le finalità condivisibili insite nella norma proposta.