mercoledì 3 febbraio 2016

Ruolo Direttivo Speciale: l'Amministrazione della P.S. condannata all'immediata costituzione del ruolo.


Il ricorso per la costituzione del Ruolo Direttivo Speciale della Polizia di Stato, presentato e discusso dall'Avv. Pietro Celli dinanzi al T.A.R. del Lazio, è stato accolto con sentenza depositata in data 3 febbraio 2016 (Sezione Prima Ter, sentenza n. 1439/2016).
Il T.A.R. del Lazio ha condiviso appieno, facendole proprie, le argomentazioni prospettate dai ricorrenti, sostenuti dal COTIPOL.
In favore dei quasi 1600 partecipanti al giudizio (tra ricorrenti principali e interventori ad adiuvandum), il T.A.R. ha statuito che:
il fatto che le attività amministrative dirette al riordino dei ruoli attengano a profili organizzatori e gestori dell'apparato amministrativo e, quindi, presentino caratteri di discrezionalità, non osta - secondo la vigente normativa dettata in materia - al sindacato giurisdizionale in tema di ritardo o inerzia dell'Amministrazione”;
l’esigenza dei ricorrenti di vedere soddisfatta l’aspettativa legislativamente prevista alla copertura della dotazione organica del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato, assume particolare rilievo in considerazione della previsione del riordino delle carriere;
l'inerzia dell'amministrazione nel dare attuazione alle disposizioni di legge sul ruolo direttivo speciale non appare giustificata neanche dall'articolo 1, comma 261, della 1. 266/2005, il quale sospende "fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate", l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, considerato che tale disposizione, appunto, non riguarda anche l’articolo 25 dello stesso decreto legislativo”;
appare condivisibile la tesi secondo cui la scelta di sospendere l'applicazione dell'articolo 24 del d.lgs. 334/2000 a partire dal 1° gennaio 2006, trova la sua ragion d'essere non nell'intenzione del Legislatore di "congelare" la costituzione del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato, ma in quella di consentirne una più rapida costituzione”;
poiché tra il 2001 e il 2005 il Ministero non ha indetto alcun concorso ai sensi del citato articolo 25, il Legislatore ha sospeso l'applicazione dell'articolo 24 a decorrere dal 1° gennaio del 2006: in tal modo, l'Amministrazione è stata messa nella condizione di costituire immediatamente l'intera dotazione organica del nuovo ruolo”;
essendo rimasta inerte di fronte agli obblighi previsti dalla normativa sopra descritta,all’Amministrazione va ordinato di emanare gli atti sopra indicati, entro un termine non superiore a novanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza, ai sensi dell’art. 117, c., 2, c.p.a.”.
Per questi motivi, il T.A.R. del Lazio, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo ha ACCOLTO e, per l'effetto, HA DICHIARATO SUSSISTENTE L'OBBLIGO DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVVEDERE ALLA COSTUZIONE DEL RUOLO DIRETTIVO SPECIALE. L'Amministrazione è stata finalmente bacchettata per la colpevole e grave inerzia, vallata dal noto sindacatone confederale, durata oltre 15 anni, inerzia che è valsa ad impedire la normale progressione in carriera degli appartenenti al ruolo degli Ispettori, fortemente penalizzati rispetto agli omologhi pari grado e qualifica delle altre Forze di Polizia.
Alla luce della pronuncia del giudice amministrativo, la Consap farà tutto il possibile per costringere l'Amministrazione ad adoperarsiimmediatamenteper porre rimedio alla grave situazione che ha generato.
I colleghi interessati vanno tutti verso i 60 anni pertanto non dovranno assolutamente essere ancora sottoposti a quiz concorsi corsi e cose varie. Senza dimenticare che nel frattempo i carabinieri, i finanzieri e i penitenziari che nel 1995 erano dietro agli ispettori ex L.121/81 oggi sono diventati tenenti colonnelli con tutti i vantaggi connessi alla qualifica, allo stipendio, alle condizioni di rango, alla diversa pensione e soprattutto alla diversa liquidazione.
Va trovata subito una soluzione. Con o senza riordino delle carriere. Magari ipotizzando un inquadramento ope legis degli aventi diritto in un istituendo ruolo ad esaurimento.