domenica 7 dicembre 2014

POSSIBILITA' DI RICEZIONE DI DENUNCE E QUERELE DA PARTE DI AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA.


La Consap presa visione della nota informativa “559/D/005.02/Q/23360”, datata 31 ottobre 2014, emanata dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato.

CONSIDERATO

  • Che la sentenza della Corte di Cassazione del 2008, di cui in circolare non vengono riportati con chiara esattezza gli estremi, dovrebbe essere la Cassazione penale, sezione VI, sentenza del 03 luglio 2008, n. 27044;
  • Che questa O.S. avanza le proprie perplessità sull’analisi fatta da codesta Amministrazione della Pubblica Sicurezza, sull’elaborato della Suprema Corte poiché, il mero dispositivo, decontestualizzato dai motivi in fatto e in diritto che hanno indotto i Giudici ad assumere tale decisione, è stato evidentemente frainteso ed erroneamente applicato;
  • Che non è stata data contezza sul fatto che la Suprema Corte potrebbe essersi nuovamente espressa, dal 2008 a oggi, sul medesimo argomento per poter comprendere gli eventuali nuovi principi ed applicabilità al caso in essere;
  • Che l’Ordinamento della Pubblica Sicurezza si basa su precisi principi di gerarchia delle fonti; principi per i quali, a livello nazionale, le Leggi emanate dal Potere Legislativo hanno una posizione gerarchica secondaria solo alla Costituzione della Repubblica e per il resto, decreti legge, decreti legislativi, regolamenti, etc. etc., hanno una posizione subordinata rispetto alle leggi.
  • Che, quale organo supremo della Giustizia, la Corte di Cassazione assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo e il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni: nel suo giudicare, sia in materia civile, sia in materia penale, affronta le sole questioni di diritto in relazione alla corretta interpretazione ed applicazione della legge;
  • Che la Legge 1 aprile 1981 n. 121, nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, norma di riferimento della Polizia di Stato, prevede, al Capo III – Ordinamento del personale, quali siano gli inquadramenti degli appartenenti alla Polizia di Stato nonché le funzioni esplicate dal personale rispetto all’inquadramento: fa quindi stato, per tutti gli appartenenti la Polizia di Stato, tale inquadramento e le relative funzioni.

RITENUTO

  • L’evidente contrasto tra quanto stabilito nella Legge 121/1981 e la sentenza della Corte di Cassazione del 2008, un’azione legale di questa O.S. che si riserverebbe anche di costituirsi in sede civile quale parte lesa, non potrebbe che risolversi favorevolmente a vantaggio del rispetto degli inquadramenti professionali stabiliti dalla prima, che, si tenga bene a mente, non possono essere derogati se non in virtù di modifiche apportate da norme di equivalente valore gerarchico e non certo da sentenze della Corte Suprema, avendo questa la funzione di assicurare l’esatta osservazione ed interpretazioni delle leggi;
  • Che questa Amministrazione ha interpretato una parte di un dispositivo più ampio della Suprema Corte, adattandolo, evidentemente, alle proprie esigenze;
  • Che questa Amministrazione debba rivedere le proprie decisioni,

CHIEDE
l’immediata sospensione dell'efficiacia della nota informativa “559/D/005.02/Q/23360”, datata 31 ottobre 2014, emanata dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato.