venerdì 24 febbraio 2012

LO SAPEVI CHE . . . ORA LO SAI !!

CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA
SEGRETERIA PROVINCIALE DI TORINO

Spesso e volentieri le circolari ministeriali sono ostiche da comprendere e altrettanto difficili da attuare.

Il decreto legge del 6 luglio 2011 nr. 98, sulla stabilità finanziaria, ha reso attive le disposizioni scritte all’art. 16 comma 9 e 10 riguardanti il controllo sulle malattie, la reperibilità e le assenze per visite specialistiche, esami diagnostici e terapie. In pratica, il dipendente, dopo aver dichiarato di dover espletare una visita o un esame specialistico, ha diritto a un giorno di congedo straordinario!!! Oltretutto, all’Amministrazione, in virtù del fatto che si richiede il massimo contenimento della spesa, viene evitato l’obbligo dell’accertamento fiscale durante le ore di reperibilità, accontentandosi di una ATTESTAZIONE GENERICA rilasciata dal medico della struttura pubblica o privata interessata. Per la prima volta, dall’entrata in vigore del decreto, grazie al comma 10, questa situazione viene estesa anche alla Polizia di Stato. Questo vantaggio, purtroppo, viene spesso dimenticato o abilmente interpretato a scapito del dipendente.

Questo scritto serva a tutti i colleghi affinché possano far sentire la loro voce a quei sordi ..che non vogliono sentire…..

Se vuoi altre delucidazioni..non esitare..contatta la CONSAP

LA CONSAP DIFENDE I TUOI DIRITTI !

La Segreteria Provinciale