mercoledì 15 febbraio 2012

CONCORSI INTERNI



 UTILIZZAZIONE ISTITUTO DELLO “SCORRIMENTO” DELLE GRADUATORIE NEI CONORSI INTERNI.

Leggi il documento dell'Ufficio Studi Consap inviato al Ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri.
"Signor Ministro questa Organizzazione Sindacale intende porre alla Sua attenzione la delicata  questione dei concorsi per gli appartenenti della Polizia di Stato.
La problematica è stata oggetto di numerosissimi contenziosi, con evidente sperpero di risorse da parte dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

In particolare, ogni anno vengono continuamente indetti concorsi interni ed esterni per i vari ruoli della Polizia di Stato in presenza di graduatorie ancora vigenti  di idonei  non vincitori, con evidenti imponenti  elargizioni di danaro pubblico per i costi di pubblicazione e di personale di commissione, nonché di risorse umane e mezzi per la vigilanza.

Com’è noto, ai sensi del comma 5 ter dell’art. 35 del T.U. del pubblico impiego, così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2008)”, “le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazione pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione”.

La recente decisione del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria  n. 14 del 28 luglio 2011 ha stabilito che “la formulazione della norma non è più imperniata sull’attribuzione di una facoltà puramente discrezionale, ma, mediante l’uso dell’indicativo presente (“rimangono vigenti”), evidenzia il carattere tipicamente obbligatorio della prescrizione. L’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto generale dello “scorrimento”, peraltro, “è riferito, indistintamente, a tutte le amministrazione, senza limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo”.

Proprio in ragione di ciò, come letteralmente motivato nella predetta decisione dell’Alto Consesso “sul piano dell’ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace . Quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico”.

L’Alto Consesso ha inoltre espresso “illegittima la delibera con la quale la P.A. indice un concorso pubblico, piuttosto che utilizzare una graduatoria di un precedente concorso per la copertura dei posti banditi, nel caso in cui (…) la scelta di procedere per gli ulteriori posti con un nuovo concorso non trovi alcuna ragionevole giustificazione, ponendosi in contrasto con il già avvenuto utilizzo della graduatoria”.

A fronte di graduatorie valide ed efficaci, infatti, l’Amministrazione non può trascurare completamente, a mezzo della indizione di nuove procedure concorsuali, le posizioni dei concorrenti già selezionati come idonei, quantomeno in carenza di valide ragioni giustificatrici.

Nulla l’Amministrazione ha continuato a motivare nei bandi di concorsi succedutisi, circa l’opportunità di preferire l’indizione delle nuove selezioni rispetto all’Istituto dello “SCORRIMENTO”.

L’Amministrazione, così facendo, dimostra di aver mal compreso il senso della disposizione normativa sulla validità triennale delle graduatorie e lo spirito della razionalizzazione della spesa pubblica, peraltro necessaria in un momento di difficoltà economica globale come quello attuale.

L’Amministrazione, cosa che non ha mai fatto e non continua a fare, nella predisposizione dei bandi, come statuito dalla recente decisione, “deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso”.

Dunque, nelle varie specie di concorsi per la Polizia di Stato, come in tutti i concorsi delle Pubbliche Amministrazioni, la natura complessa delle selezioni è  fondata su prove scritte e/o orali  e/o  possesso titoli (poi prima dell’immissione nei ruoli accertamento: psico-fisico; attitudinale; efficienza fisica).

Quanto detto non può che far dubitare circa l’illegittimità e non razionalità della scelta, peraltro priva di alcuna motivazione, di indire nuovi concorsi invece di attingere alla graduatoria degli idonei.

Per quanto sopra esposto la scelta di indire nuovi concorsi appare contraria a tutte le norme approvate dal Parlamento per la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché avversa alle aspettative di tutti coloro che hanno concorso con notevoli sacrifici e sono risultati idonei.


Pertanto,  si sensibilizza la S.V. affinché possa voler considerare un Suo fattivo intervento presso le sedi opportune, nonché di attivare i competenti Uffici Legislativi del Ministero dell’Interno per risolvere questa problematica".