venerdì 4 aprile 2014

Assenze (qualificate ora come permessi dall’art. 16 bis del d.l. 101/2013)

Assenze (qualificate ora come permessi dall’art. 16 bis del d.l. 101/2013) per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici applicabile al personale della Polizia di Stato in riferimento al decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 – converti

In riferimento a quanto in oggetto indicato il Segretario Nazionale, Gianni Valeri avendo ricevuto diverse segnalazioni, per una anomala interpretazione del decreto legge in parola, in special modo presso l’Istituto per Ispettori di Nettuno, ha delegato un approfondito studio sulla questione al dottot. Luigi Esposito.
Il parere acquisito induce la Consap a ritenere superate le problematiche sinora riscontrate a seguito delle istruzioni impartite in merito dal Dipartimento della funzione pubblica con circolare n. 2/2014 del 17/2/2014 (registrata alla Corte dei conti il 19/3/2014) alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001 (quelle con dipendenti il cui rapporto di lavoro è soggetto alla disciplina di diritto privato). Infatti la predetta circolare è stata fatta propria sic et simpliciter dalla nostra Direzione centrale per le risorse umane con nota n. 333.A/9807.F.4/2085-2014 del 28/3/2014, la quale, a tal proposito, riferendosi proprio all'ultima circolare della funzione pubblica, recita testualmente a pag. 5: «Poiché l’elaborazione di tale documento [la circolare in parola (n.d.r.)] risulta essere dettagliata e puntuale, si trasmette in allegato, copia dello stesso, al fine di fornire un contributo agli uffici che amministrano il personale della Polizia di Stato per la gestione delle richieste di assenza dal servizio per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.» Nella stessa trovano conferma tutti i dubbi già rappresentati nel precedente parere circa l’applicabilità del regime previsto per le malattie brevi alle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici al personale della Polizia di Stato, così come era stato prospettato nella nota del nostro Ufficio rapporti sindacali n. 557/RS/01/61/4166 del 2/8/2013, la quale, a questo punto erroneamente, attribuiva l’imputabilità di tali assenze al congedo straordinario per malattia senza distinzione alcuna. L’ultima circolare delle risorse umane, facendo proprie le istruzioni diramate dalla funzione pubblica il mese scorso, chiarisce senza ombra di dubbio che le assenze in questione dovranno imputarsi ai «… permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come permessi brevi o la banca delle ore… )», così come testualmente indicato a pag. 2 della circolare del Dipartimento della funzione pubblica del 17/2/2014, facendosi salvo solo il caso nel quale il dipendente debba sottoporsi a terapie che comportino incapacità lavorativa per le quali si seguirà invece il normale iter previsto per le assenze per malatta. Nella stessa trovano conferma tutti i dubbi già rappresentati nel precedente parere circa l’applicabilità del regime previsto per le malattie brevi alle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici al personale della Polizia di Stato, così come era stato prospettato nella nota del nostro Ufficio rapporti sindacali n. 557/RS/01/61/4166 del 2/8/2013, la quale, a questo punto erroneamente, attribuiva l’imputabilità di tali assenze al congedo straordinario per malattia senza distinzione alcuna. L’ultima circolare delle risorse umane, facendo proprie le istruzioni diramate dalla funzione pubblica il mese scorso, chiarisce senza ombra di dubbio che le assenze in questione dovranno imputarsi ai «… permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come permessi brevi o la banca delle ore…)», così come testualmente indicato a pag. 2 della circolare del Dipartimento della funzione pubblica del 17/2/2014, facendosi salvo solo il caso nel quale il dipendente debba sottoporsi a terapie che comportino incapacità lavorativa per le quali si seguirà invece il normale iter previsto per le assenze per malattia.