giovedì 21 febbraio 2013


MANTOVA : ANOMALA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE. IL SEGRETARIO NAZIONALE PANTALEONI CHIEDE AL MINISTERO UNA VISITA ISPETTIVA.


La Segreteria Provinciale di Mantova ha segnalato una gestione anomala da parte del questore sui trasferimenti interni del personale.
Le movimentazioni risultano esuberanti, sproporzionate e prive di motivazioni congrue.
In netta contraddizione dei dettati normativi il questore pro-tempore giustifica un congruo e cadenzato numero di trasferimenti interni con la consuetudine frase “nell’ottica di un più opportuno adeguamento organizzativo”.
Legge 241/1990 ha statuito, quale corollario necessario del criterio di trasparenza, l’obbligo di motivazione espressa per tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa ed il personale, espressamente menzionati dall’art. 3 della citata legge(TAR Toscana, Sez. III, 11 ottobre 1993 nr. 284 ).
Il Dipartimento della P.S. ha richiesto il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, in ordine alle garanzie procedimentali da assumere in occasione di “movimenti interni” del personale della Polizia di Stato. (nr. 555/PERS/12207/5.V-3 del 20.12.2006 e  nr. 333-A/9803.A.5 del 23.03.2007).
Al riguardo, la citata Avvocatura ha premesso che la giurisprudenza, con specifico riferimento al Personale della Polizia di Stato, si è più volte espressa nel senso che ilpassaggio da un ufficio all’altro nell’ambito della stessa sede (coincidente con l’ambito territoriale del Comune) non costituisce un trasferimento in senso tecnico, ma integra solo una modalità di estrinsecazione dei profili organizzativi del servizio, sicchè non richiede le medesime garanzie procedimentali - quali la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della L. 241/90 - previste per i trasferimenti in senso stretto.
Il trasferimento da un ufficio ad altro, nell’ambito della stessa sede, si pone come “trasferimento interno”, che rientra fra i normali poteri organizzativi che attengono specificatamente alle competenze dell’Amministrazione e alla sua esclusiva sfera di valutazione discrezionale, a differenza di quanto si riscontra nei trasferimenti ad altra sede.
In linea generale, quindi, argomenta l’Avvocatura, “il trasferimento ad altro incarico nello stesso ufficio o comunque, nell’ambito della stessa sede di servizio del personale della Polizia di Stato non potrà essere motivato solo con riferimento a generiche esigenze di servizio, ma occorrerà dare contezza in modo puntuale delle ragioni che lo hanno determinato “.
Sarà possibile limitarsi a richiamare nel provvedimento, le esigenze di servizio, giustificando la motivazione con ragione di riservatezza, solo quando sussistono motivi di riservatezza.
Si ritiene di sottolineare l’importanza che riveste, anche in sede giurisdizionale, l’obbligo della motivazione ed i limiti estrinseci sopra richiamati.
Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, nel caso in cui ci trovassimo in presenza di movimenti interni del personale della Polizia di Stato privi della dovuta,idonea e giusta motivazione, è ragionevole pensare che all’interno del reparto si creano discrasie che generano malcontento e dubbio sul comportamento del questore circa una presumibile gestione attuata a scopo sanzionatorio, pur non avendo dato luogo ad un formale procedimento disciplinare.
Difatti l’Amministrazione che intende sottoporre a procedimento disciplinare un proprio dipendente, deve adottare i provvedimenti amministrativi previsti dall’ordinamento, al fine di realizzare tale scopo, e non disporre il trasferimento del dipendente medesimo formalmente per motivi di servizio ma in realtà con intenti sanzionatori, violando in tal modo il principio della tipicità degli atti ed incorrendo nel vizio di eccesso di potere per sviamento (TAR Abruzzo, 27.5.1985 nr. 218; TAR Piemonte, Sez. I, 16.09.1985 nr. 323; Cons. St. Sez. IV, 30.10.1982 nr. 707).
Per quanto concerne la  “Tutela Giurisdizionale “ il trasferimento interno disposto in questi termini, può essere impugnato ricorrendo al giudice amministrativo che, anche se non può operare indagini di merito e valutare diversamente i fatti e le circostanze poste a base del provvedimento in esame, può censurarlo sotto il profilo dell’eccesso di potere, in tutte le sue manifestazioni tipiche; pertanto, legittimamente il giudice adito scende ad una ricognizione dei fatti non già ai fini di una eventuale rivalutazione, bensì allo scopo di accertare l’iter logico seguito nella loro individuazione (Cons. St., Sez. VI, 7.4.1978 nr. 475).
Per quanto sopra gli Uffici preposti del Ministero sono stati invitati ad aprire una inchiesta amministrativa sui fatti specifici e fornire alla Consap ogni più utile chiarimento in merito al comportamento del Questore di Mantova.