sabato 10 marzo 2012

DIRITTI PATERNITA'


Purtroppo, negli ultimi tempi, siamo costretti a segnalare delle mancanze da parte di alcune segreterie che, sicuramente per ignoranza (usato come termine derivante dal latino che significa “ignorare, non sapere”, assolutamente da non confondere con chi lo usa impropriamente per offendere), non attua quanto legittimato dall’A.N.Q. e da successive circolari esplicative. Questa O.S. vuole segnalare quanto capitato a un collega diventato papà, con moglie dipendente pubblica. Quest’ultima dichiara di non voler beneficiare della norma sulla fruizione dei periodi del riposo giornaliero (art.39 del T.U.) favorendo il marito in base all’art.40 del T.U. che inequivocabilmente lo permette qualora la madre non se ne avvalga. Il dibattito è nato nel momento in cui la madre, nello stesso periodo, usufruisce di un periodo di congedo ordinario, attirando l’attenzione di chi ignora (appunto..) la legge, dichiarando che in tale situazione la richiesta del neopapà non sarebbe stata autorizzata equiparando la moglie ad una casalinga!!!
Ma cari colleghi, il punto è proprio questo!!!!
In base alla circolare 118 del 2009, che fa seguito alla sentenze del Consiglio di Stato nr. 4293 del 9 settembre 2008, la madre casalinga deve essere considerata alla stregua della madre lavoratrice, consentendo al padre di usufruire dei periodi di riposo previsti. Insomma, ricapitolando per evitare di far ricadere nell’errore chi ignora, prima di tutto la mamma non deve avvalersi della legge e nel caso decida di utilizzare il congedo ordinario, viene equiparata ad una casalinga…..quindi il papà può usufruire dei periodi di riposo!
La Segreteria Provinciale, il 26 gennaio 2012, ha richiesto ufficialmente un intervento della Segreteria Nazionale, affinché si possa chiarire la problematica nella speranza che, in futuro, si sia più preparati ad affrontare le giuste richieste dei colleghi.
Se avete dubbi, cari colleghi, non esitate a contattarci.

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