sabato 6 giugno 2015

Buono mensa, la contraddizione senza fine. Diffida ad adempiere !!!!


La Consap da anni denuncia l’esiguità del valore della convenzione in economia del servizio sostitutivo del buono mensa obbligatorio , il cosiddetto buono mensa spendibile negli esercizi convenzionati che infatti equivale a soli euro 4,65 .Da anni sollecita l’elevazione a euro 7,00 per assicurare la consumazione di un pasto dignitoso al fine di evitare ai colleghi la mortificazione di ricevere dagli esercizi commerciali convenzionati poco più di una bottiglia d’acqua e un panino come corrispettivo dell’esiguità del valore del citato buono pasto.Un eventuale aumento a 7 euro andrebbe finalmente a sanare le innumerevoli contraddizioni che l’amministrazione ha posto in essere negli ultimi anni in riferimento alla diversa interpretazione normativa in materia che da un lato ha aumentato il valore del tiket a 7,00 euro e dall’altro non tende ad aumentare il valore della convenzione in economia stipulata con gli esercizi convenzionati privati di ristorazione il cui valore risale al 1999.L’Amministrazione si ostina a interpretazioni “motu proprio” di norme che disciplinano il buono mensa e il buono in convenzione in economia con gli esercizi convenzionati pur in presenza di diverse sentenze  che condannano le diverse amministrazioni delle forze di polizia interessate come la Sentenza Tar Lombardia – Milano nr.1572 del 6.6.2012 per la Guardia di Finanza ove in particolare, al punto 3.14 si definisce l’ammontare del del buono pasto anche quello sostitutivo del buono mensa in convenzione con esercizi privati a 7,00 euro, ma soprattutto il mancato recepimento ed estensione a tutto il personale della sentenza Tar Lazio sentenza 1365 del 7.2.2013 per la Polizia di Stato , Centro Psicotecnico di Roma ove nel riferimento all’adeguamento del valore del buono pasto sia esso sostitutivo del buono mensa o del buono in economia con gli esercizi di ristorazione convenzionati, enuncia testuali parole: Quanto alla richiesta di adeguamento del buono pasto a 7,00 ( sette ) euro è sufficiente richiamare la preintesa siglata il 18.12.2008 e definitivamente approvata 18.03.2009 in sede di sottoscrizione dell’accordo sindacale relativa alla parte normativa del Contratto nazionale per il quadriennio 2006/2009 e alla parte economica  per il biennio 2007/2007 con il quale all’art.7  è stato elevato con decorrenza 1.12009 l’importo economico del buono pasto a 7,00 euro. A tal proposito precisa che la normativa di riferimento delle mense obbligatorie di servizio è la legge n. 203 del 1989; l’art. 1 prevede le fattispecie di servizio che danno titolo a fruire del pasto gratuito; l’art. 2 prevede la possibilità di ricorrere alla stipula di convenzioni con enti pubblici o con esercizi privati di ristorazione qualora presso l’organismo interessato o presso altri uffici o reparti della Polizia di Stato della stessa sede sia impossibile assicurare, direttamente o mediante appalti, il funzionamento delle mense obbligatorie di servizio. Con circolare n. 333-A/9807 del 29.5.1989 il Ministero dell’Interno ha dato attuazione alla norma fornendo anche indicazioni sui criteri di attribuzione del beneficio della mensa obbligatoria di servizio prevista dall’art. 1 della l. n. 203 del 1989. Con circolare n. 750C.1.8948 del 23.12.1996 sono state impartite, tra l’altro, le istruzioni finalizzate ad assicurare la fruizione gratuita del pasto al personale della Polizia di Stato presso le sedi sprovviste di strutture di mensa mediante la stipula di convenzioni con altri enti pubblici o esercizi privati di ristorazione con onere a carico del bilancio dello Stato entro il limite di £. 6670 a pasto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, lett. b) e 2, comma 2, della l. n. 203 del 1989.Successivamente il DPR n. 254 del 1999 di recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di Polizia con l’art. 35 ha introdotto la possibilità per l’amministrazione di erogare un buono pasto giornaliero in alternativa alle convenzioni con esercizi privati di ristorazione dello stesso importo delle predette convenzioni al fine di garantire il beneficio agli aventi diritto ai sensi dell’art. 1, comma 1, b), della l. n. 203 del 1989.E’ stata poi emanata la circolare n. 750 C1/1664 del 13.6.2001 nella quale viene, tra l’altro, specificato che condizione indispensabile per poter sostituire il regime delle convenzioni con l’istituto del buono pasto risulta essere l’inesistenza presso l’organismo interessato o presso altro reparto o ufficio della Polizia di Stato della stessa sede, di strutture di mensa dell’Amministrazione.In buona sostanza, ad avviso dell’Amministrazione, i principi sono i seguenti:a) in via prioritaria la costituzione di mense obbligatorie di servizio gestite direttamente o mediante contratti di appalto con ditte private;b) in alternativa qualora sul territorio non siano accessibili le mense di servizio dell’amministrazione si provvede mediante stipula di convenzioni con esercizi privati di ristorazione al prezzo di € 4,65 a pasto;c) in alternativa al punto b) e qualora sul territorio non siano presenti strutture di mensa dell’amministrazione si può provvedere mediante l’erogazione di buoni pasto.In proposito, il TAR ritiene di dover osservare quanto segue.La legge n. 203 del 1989 prevede (art. 1) la costituzione di mense obbligatorie di servizio nei casi, fra l’altro, in cui il personale è tenuto a permanere nel luogo di servizio e non può allontanarsene per il tempo necessario a consumare il pasto presso il proprio domicilio (comma 1, lett. B).Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce l’ammontare dell’onere a carico dell’Amministrazione quando si provvede “ricorrendo ad esercizi privati”. Quindi con il DPR n. 254 del 1999, per i casi di cui alla lett. B) sopra indicati, è stata prevista la concessione di un buono pasto giornaliero di £ 9000. In base alla lettura e all’interpretazione letterale della legge, quando non sia possibile provvedere con mense della P.S. non è fissato un ordine di priorità ma sono poste sullo stesso livello le due soluzioni alternative (convenzione o buono pasto).Dunque qualunque tentativo, che sembra invero solo abbozzato dall’Amministrazione nella nota di replica all’ordine istruttorio della Sezione, di creare artificiosamente una scala di priorità tra le due soluzioni non gode di supporto normativo.. In base alla lettura e all’interpretazione letterale della legge, quando non sia possibile provvedere con mense della P.S. non è fissato un ordine di priorità ma sono poste sullo stesso livello le due soluzioni alternative (convenzione o buono pasto).Dunque qualunque tentativo, che sembra invero solo abbozzato dall’Amministrazione nella nota di replica all’ordine istruttorio della Sezione, di creare artificiosamente una scala di priorità tra le due soluzioni non gode di supporto normativa.La citata sentenza già recepita dall’amministrazione per un ufficio di Roma non viene estesa a tutti ,  viene infatti ancora ignorata per tutte le realtà di Roma e del territorio nazionale che si trovano nelle stesse condizioni , sia per quanto attiene gli esercizi convenzionati che per l’impossibilità a fruire della mensa di servizio.L’Amministrazione si ostina a distinguere in due categorie gli operatori di polizia che sostanzialente hanno la medesima impossibilità di usufruire della mensa di servizio!!Chi a causa dell’assenza nella sede di servizio di una mensa e chi pur avendola, non può raggiungerla in tempo utile.Mentre per i primi viene corrisposto un Tiket del valore di 7,00 euro ,per i secondi viene concesso un buono del valore di 4,65 euro spendibile esclusivamente in alcuni esercizi convenzionati ( sempre pochi).Tale ostinazione provoca sul territorio nazionale varie disparità anche dovute alle diverse interpretazioni della norma di riferimento.  A tal proposito tanti sono gli esempi da narrare, capita infatti che alcuni operatori di polizia che prestano servizio in città che pur avendo la presenza di una mensa, percepiscano un tikets di 7 euro perché non è stato individuato dal Questore del luogo, un esercizio di ristorazione in grado di fornire vettovagliamento  a 4,65 euro, altri che prestano servizio in località turistiche come Venezia Lido ove il costo della vità è sensibilmente maggiore, devono arrangiarsi con i 4,65 euro previsti dalla convenzione, chi invece presta servizio in un commissariato distaccato in provincia, magari a pochi chilometri da una città sede di mensa di servizio  percepisce il tiket di 7 euro. Altri che pur prestando servizio in una sede di servizio provvista di mensa risultano impossibilitati a consumare il pasto perchè impiegati in attività di P.G. non si vedono corrisposto il ticket sostitutivo mentre chi nelle stesse condizioni logistiche ma impiegato in servizio di scorta personalità si vede corrisposto il tiket del valore di sette euro.  La Consap chiede a gran voce di porre fine alle disparità di trattamento tra operatori di Polizia. Stop alle discriminazioni !!!!Basta alle cieche e sorde interpretazioni normative di burocrati ministeriali che non osano interpretare il senso di una equiparazione che agli occhi di tutti compresi i giudici dei diversi Tar appare scontata e OVVIA! Alla luce di quanto sopra, si chiede un intervento risolutorio volto a sanare le citate incomprensibile disparità di trattamento, si chiede di regolamentare il settore ed uniformarlo in il territorio nazionale al fine di evitare odiose disparità di trattamento e di attenersi a quanto i Tribunali Amministrativi Regionali hanno candidamente ordinato nelle sentenze sopracitate .In mancanza questa O.S. si vedrà costretta a dare mandato al proprio ufficio legale al fine di garantire a tutti gli operatori di Polizia il sacrosanto diritto ad avere un pasto dignitoso . 
IL COORDINATORE NAZIONALE
Cesario BORTONE